II

Organi Collegiali

Diritto di Riunione e di Associazione

 

Art. 2 Consigli di Classe

I Consigli di classe vengono convocati dal Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno tre membri, con preavviso scritto di cinque giorni, fatti salvi i casi d’urgenza.

Le riunioni del Consigli di classe possono avvenire anche per più classi congiunte, qualora si prospettino problemi comuni, sulla base della decisione autonoma dei consigli interessati o per iniziativa del Dirigente Scolastico, che in ogni caso ne fa la convocazione. Tali riunioni congiunte non possono avere poteri deliberativi, ma solo funzioni conoscitive.

 

Art. 3 I verbali dei Consigli di Classe

I verbali dei Consigli di classe, ad eccezione di quelli (o parti) limitati alla presenza dei soli Docenti, sono a disposizione del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti, dei Genitori e degli Alunni/e della classe.

 

Art. 4Convocazione

Gli organi Collegiali, salvo casi d’urgenza, sono convocati con almeno cinque giorni di anticipo e con l’indicazione contestuale degli argomenti all’ordine del giorno.

Il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe (limitatamente alla componente docenti) e il Comitato Studentesco sono convocati con circolare predisposta dal Dirigente Scolastico.

Per gli altri Organi, copia dell’avviso di convocazione è affissa all’albo dell’Istituto per la pubblica conoscenza, tutti i componenti sono avvisati con lettera personale.

Le sedute, di norma, hanno luogo in orario non coincidente con le ore di lezione e compatibile con le esigenze dell’Istituto.

 

Art. 5L’Assemblea degli Studenti

L’Assemblea di Istituto degli Studenti è convocata a richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato Studentesco oppure da almeno un decimo degli alunni iscritti. Nella richiesta d’assemblea dev’essere specificato l’ordine del giorno che, ove non contravvenga a disposizioni di legge, non potrà essere sottoposto a intervento censorio. La richiesta di assemblea va presentata al Dirigente Scolastico con preavviso, di norma, di almeno sette giorni per gli studenti dei corsi diurni, di almeno tre giorni invece per quelli del Corso serale.

In casi particolari, per i quali gli studenti avvertano l’esigenza di una convocazione immediata dell’assemblea, è compito della Presidenza valutare la validità delle motivazioni e l’opportunità dell’eventuale relativa concessione, fissandone i tempi e le modalità.

 

Art. 6  Le Assemblee di Classe

Le assemblee di classe sono proposte dai rispettivi rappresentanti di classe o richieste da almeno un terzo degli alunni che frequentano la classe, con un preavviso di almeno cinque giorni per i corsi diurni e di tre per quelli serali.

Il Dirigente Scolastico autorizza l’assemblea, valutate le esigenze didattiche dell’orario. In casi straordinari, per la convocazione urgente valgono le norme previste all’art. 5.

 

Art. 7 Casi particolari

Possono essere richieste assemblee di classe e di Istituto anche fuori dell’orario delle lezioni, compatibilmente con la disponibilità dei locali e del Personale Scolastico.

 

Art. 8 Svolgimento delle Assemblee

In base alla C.M. n. 312 del 27 dicembre 1979, capo VI, punto quattro, le assemblee dovranno svolgersi secondo un regolamento predisposto dal Comitato Studentesco e approvato dalla Assemblea degli Studenti, al fine di assicurare un regolare svolgimento e la partecipazione democratica. Esse eleggono un presidente.

Il Dirigente Scolastico, o un docente da lui delegato, ha potere d’intervento e di sospensione delle assemblee nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dei lavori.

La partecipazione all’assemblea è un diritto-dovere di tutti gli studenti.

 

Art. 9Partecipazione alle Assemblee

Gli studenti sono tenuti a partecipare all’assemblea; coloro che decidessero di non parteciparvi rimarranno nella scuola.

 

Art. 10Le Assemblee dei Genitori

Le assemblee di Istituto dei genitori sono convocate a maggioranza dal Comitato dei Genitori oppure da un decimo della componente Genitori o dal Presidente del Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico, a richiesta dei convocanti, diffonde l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno.

Le assemblee di classe dei genitori sono convocate da un rappresentante di classe dei genitori o dal Dirigente Scolastico o da un terzo dei genitori della classe, di norma, almeno sette giorni prima. La comunicazione della convocazione ai genitori viene fatta da chi l’ha richiesta.

Il Dirigente Scolastico mette a disposizione i locali, compatibilmente con le esigenze dell’Istituto e del personale.

 

Art. 11Casi particolari

Sulla base di decisioni autonome delle singole assemblee o per iniziativa del Dirigente Scolastico, possono svolgersi assemblee congiunte delle varie componenti scolastiche, di corso o di classi parallele, fuori dall’orario di lezione.

 

Art. 12Diritto di associazione

La scuola favorisce, con l’informazione e strumenti idonei, l’esercizio del diritto di associazione fra studenti e fra genitori; inoltre garantisce la continuità del legame fra ex studenti, offrendo loro la possibilità di riunirsi, previo accordo col Dirigente Scolastico, nei locali della scuola disponibili, per iniziative che rientrino nei compiti che l’Istituto è chiamato a svolgere o che comunque abbiano con essi attinenza.