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II Organi Collegiali Diritto di Riunione e di Associazione Art. 2 – Consigli di
Classe I
Consigli di classe vengono convocati dal Dirigente Scolastico o su richiesta di
almeno tre membri, con preavviso scritto di cinque giorni, fatti salvi i casi
d’urgenza. Le
riunioni del Consigli di classe possono avvenire anche per più classi
congiunte, qualora si prospettino problemi comuni, sulla base della decisione
autonoma dei consigli interessati o per iniziativa del Dirigente Scolastico,
che in ogni caso ne fa la convocazione. Tali riunioni congiunte non possono
avere poteri deliberativi, ma solo funzioni conoscitive. Art. 3 – I verbali dei
Consigli di Classe I
verbali dei Consigli di classe, ad eccezione di quelli (o parti) limitati alla
presenza dei soli Docenti, sono a disposizione del Consiglio di Istituto, del
Collegio dei Docenti, dei Genitori e degli Alunni/e della classe. Art. 4 – Convocazione Gli
organi Collegiali, salvo casi d’urgenza, sono convocati con almeno cinque
giorni di anticipo e con l’indicazione contestuale degli argomenti all’ordine
del giorno. Il
Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe (limitatamente alla componente
docenti) e il Comitato Studentesco sono convocati con circolare predisposta dal
Dirigente Scolastico. Per gli
altri Organi, copia dell’avviso di convocazione è affissa all’albo
dell’Istituto per la pubblica conoscenza, tutti i componenti sono avvisati con
lettera personale. Le
sedute, di norma, hanno luogo in orario non coincidente con le ore di lezione e
compatibile con le esigenze dell’Istituto. Art. 5 – L’Assemblea degli
Studenti L’Assemblea di Istituto degli Studenti è convocata
a richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato Studentesco oppure da
almeno un decimo degli alunni iscritti. Nella richiesta d’assemblea dev’essere
specificato l’ordine del giorno che, ove non contravvenga a disposizioni di
legge, non potrà essere sottoposto a intervento censorio. La richiesta di
assemblea va presentata al Dirigente Scolastico con preavviso, di norma, di
almeno sette giorni per gli studenti dei corsi diurni, di almeno tre giorni
invece per quelli del Corso serale. In casi particolari, per i quali gli studenti
avvertano l’esigenza di una convocazione immediata dell’assemblea, è compito
della Presidenza valutare la validità delle motivazioni e l’opportunità
dell’eventuale relativa concessione, fissandone i tempi e le modalità. Art. 6 – Le Assemblee di Classe Le
assemblee di classe sono proposte dai rispettivi rappresentanti di classe o
richieste da almeno un terzo degli alunni che frequentano la classe, con un
preavviso di almeno cinque giorni per i corsi diurni e di tre per quelli
serali. Il
Dirigente Scolastico autorizza l’assemblea, valutate le esigenze didattiche
dell’orario. In casi straordinari, per la convocazione urgente valgono le norme
previste all’art. 5. Art. 7 – Casi particolari Possono
essere richieste assemblee di classe e di Istituto anche fuori dell’orario
delle lezioni, compatibilmente con la disponibilità dei locali e del Personale
Scolastico. Art. 8 – Svolgimento delle Assemblee In base
alla C.M. n. 312 del 27 dicembre 1979, capo VI, punto quattro, le assemblee
dovranno svolgersi secondo un regolamento predisposto dal Comitato Studentesco
e approvato dalla Assemblea degli Studenti, al fine di assicurare un regolare
svolgimento e la partecipazione democratica. Esse eleggono un presidente. Il
Dirigente Scolastico, o un docente da lui delegato, ha potere d’intervento e di
sospensione delle assemblee nei casi di violazione del regolamento o di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dei lavori. La
partecipazione all’assemblea è un diritto-dovere di tutti gli studenti. Art. 9 – Partecipazione
alle Assemblee Gli
studenti sono tenuti a partecipare all’assemblea; coloro che decidessero di non
parteciparvi rimarranno nella scuola. Art. 10 – Le Assemblee dei Genitori Le
assemblee di Istituto dei genitori sono convocate a maggioranza dal Comitato
dei Genitori oppure da un decimo della componente Genitori o dal Presidente del
Consiglio di Istituto. Il Dirigente Scolastico, a richiesta dei convocanti,
diffonde l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno. Le
assemblee di classe dei genitori sono convocate da un rappresentante di classe
dei genitori o dal Dirigente Scolastico o da un terzo dei genitori della
classe, di norma, almeno sette giorni prima. La comunicazione della
convocazione ai genitori viene fatta da chi l’ha richiesta. Il
Dirigente Scolastico mette a disposizione i locali, compatibilmente con le
esigenze dell’Istituto e del personale. Art. 11 – Casi
particolari
Sulla
base di decisioni autonome delle singole assemblee o per iniziativa del
Dirigente Scolastico, possono svolgersi assemblee congiunte delle varie
componenti scolastiche, di corso o di classi parallele, fuori dall’orario di
lezione. Art. 12 – Diritto di
associazione La
scuola favorisce, con l’informazione e strumenti idonei, l’esercizio del
diritto di associazione fra studenti e fra genitori; inoltre garantisce la
continuità del legame fra ex studenti, offrendo loro la possibilità di
riunirsi, previo accordo col Dirigente Scolastico, nei locali della scuola
disponibili, per iniziative che rientrino nei compiti che l’Istituto è chiamato
a svolgere o che comunque abbiano con essi attinenza. |