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IV Disciplina Art. 25 – Mancanze e sanzioni
disciplinari Sono da
considerarsi mancanze disciplinari le inadempienze alle norme di comportamento
di cui agli articoli precedenti. Quanto
alle sanzioni, fatta salva la normativa vigente, si rimanda alla prudente
valutazione degli organi collegiali competenti ogni decisione in merito. Tenuto
conto delle indicazioni dello Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, le sanzioni
devono avere una finalità educativa, tendere al rafforzamento del senso di
responsabilità personale e al ripristino di rapporti corretti all’interno della
comunità. Ogni
provvedimento deve essere temporaneo, proporzionato all’infrazione disciplinare
e ispirato, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
inoltre deve tenere conto della situazione personale dello studente e offrirgli
la possibilità di convertirlo in attività a favore della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa con il
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Art. 26 – Organo
competente a irrogare le sanzioni disciplinari Organo
competente a valutare la fondatezza di una notizia di un atto considerato come
“mancanza disciplinare” e a condurre la procedura di accertamento dei fatti e
di applicazione delle sanzioni è un comitato così composto: il Dirigente
Scolastico, il docente Tutor della classe dell’alunno sottoposto a
provvedimento e uno studente appartenente al Comitato Studentesco, eletto
all’inizio di ogni anno scolastico dai componenti del comitato stesso. Le
sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche agli studenti
esterni. Art. 27 – Procedura Una
volta accertata la fondatezza della mancanza disciplinare, l’Organo, di cui
all’art. 26, darà comunicazione scritta allo studente stesso e, se questi è
minorenne, ai suoi genitori o a chi ne fa le veci, del giorno e dell’ora in cui
questi sarà convocato per esporre le proprie ragioni, con l’assistenza, se lo
desidera, di persona di fiducia. Successivamente, entro tre giorni dagli
avvenuti chiarimenti, l’Organo predetto darà notizia della decisione, assunta
sulla base di prove fondate, sia allo studente che ai genitori, o al tutore, in
modo da consentire loro un eventuale ricorso all’Organo di Garanzia di cui
all’art. 28. Tale
decisione e l’eventuale ricorso devono essere comunicati per iscritto e
chiaramente firmati. Art. 28 – Impugnazioni e Organo di Garanzia Contro
le sanzioni disciplinari di cui all’art. 24, è ammesso ricorso da parte degli
studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione
all’apposito Organo di Garanzia, costituito dal Presidente del Consiglio di
Istituto (membro di diritto) e da un genitore, uno studente, un docente e un
rappresentante del personale A.T.A eletti all’interno del Consiglio di Istituto
all’inizio di ogni anno scolastico. Il
suddetto Organo di Garanzia decide, su richiesta di un rappresentante di una
qualunque delle componenti scolastiche, anche sui conflitti che possono sorgere
all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. |