IV

Disciplina

 

Art. 25 Mancanze e sanzioni disciplinari

Sono da considerarsi mancanze disciplinari le inadempienze alle norme di comportamento di cui agli articoli precedenti.

Quanto alle sanzioni, fatta salva la normativa vigente, si rimanda alla prudente valutazione degli organi collegiali competenti ogni decisione in merito.

Tenuto conto delle indicazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, le sanzioni devono avere una finalità educativa, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità personale e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità.

Ogni provvedimento deve essere temporaneo, proporzionato all’infrazione disciplinare e ispirato, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; inoltre deve tenere conto della situazione personale dello studente e offrirgli la possibilità di convertirlo in attività a favore della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa con il comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

 

Art. 26Organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari

Organo competente a valutare la fondatezza di una notizia di un atto considerato come “mancanza disciplinare” e a condurre la procedura di accertamento dei fatti e di applicazione delle sanzioni è un comitato così composto: il Dirigente Scolastico, il docente Tutor della classe dell’alunno sottoposto a provvedimento e uno studente appartenente al Comitato Studentesco, eletto all’inizio di ogni anno scolastico dai componenti del comitato stesso.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche agli studenti esterni.

 

Art. 27 Procedura

Una volta accertata la fondatezza della mancanza disciplinare, l’Organo, di cui all’art. 26, darà comunicazione scritta allo studente stesso e, se questi è minorenne, ai suoi genitori o a chi ne fa le veci, del giorno e dell’ora in cui questi sarà convocato per esporre le proprie ragioni, con l’assistenza, se lo desidera, di persona di fiducia. Successivamente, entro tre giorni dagli avvenuti chiarimenti, l’Organo predetto darà notizia della decisione, assunta sulla base di prove fondate, sia allo studente che ai genitori, o al tutore, in modo da consentire loro un eventuale ricorso all’Organo di Garanzia di cui all’art. 28.

Tale decisione e l’eventuale ricorso devono essere comunicati per iscritto e chiaramente firmati.

 

Art. 28 Impugnazioni e Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari di cui all’art. 24, è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’apposito Organo di Garanzia, costituito dal Presidente del Consiglio di Istituto (membro di diritto) e da un genitore, uno studente, un docente e un rappresentante del personale A.T.A eletti all’interno del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.

Il suddetto Organo di Garanzia decide, su richiesta di un rappresentante di una qualunque delle componenti scolastiche, anche sui conflitti che possono sorgere all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.